Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l’individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonche’ nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, della giustizia e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
- Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelleregioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la deliberaCIPE di cui al comma 17 e’ attivata una misura denominata: «Resto alSud».
- La misura e’ rivolta ai soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i35 anni che presentino i seguenti requisiti:
- a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momentodella presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenzaentro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esitodell’istruttoria di cui al comma 5;
- b) non risultino gia’ beneficiari, nell’ultimo triennio, diulteriori misure a livello nazionale a favoredell’autoimprenditorialita’.
- I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza diaccesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa alprogetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sulsito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degliinvestimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che operacome soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza delConsiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con lemodalita’ stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivantidalla convenzione si provvede nel limite massimo dell’uno per centodelle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
- Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e le Universita’, previa comunicazione alsoggetto gestore di cui al comma 3, possono fornire, a titologratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi disviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2. Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all’articolo 1,comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere imedesimi servizi di cui al periodo precedente, anche previoaccreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3. Lepubbliche Amministrazioni prestano i servizi di cui al periodoprecedente nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentalipreviste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri dellafinanza pubblica.
- Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativaistruttoria, valutando anche la sostenibilita’ tecnico-economica delprogetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, adesclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazionidocumentali che possono essere richieste ai proponenti, una solavolta.
- Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino adesaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui alcomma 2 che siano gia’ costituiti al momento della presentazione o sicostituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione delpositivo esito dell’istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a)impresa individuale; b) societa’, ivi incluse le societa’ cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere laresidenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata delfinanziamento e le imprese e le societa’ di cui al presente commadevono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale eoperativa in una delle regioni di cui al comma 1.
- Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimodi 40 mila euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da piu’soggetti gia’ costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa’ cooperative, l’importo massimodel finanziamento erogabile e’ pari a 40 mila euro per ciascun socio,che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti delregolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti deminimis.
- I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi’articolati:
- a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dalsoggetto gestore della misura;
- b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso daistituti di credito in base alle modalita’ definite dalla convenzionedi cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente e’rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione delfinanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, eusufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cuial comma 9.
- Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
- a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istitutidi credito che hanno concesso il finanziamento;
- b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui alcomma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagliistituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, condecreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto conil Ministro dello sviluppo economico, e’ istituita una sezionespecializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole emedie imprese (PMI), di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e’ trasferita quotaparte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodoprecedente definisce altresi’ i criteri e le modalita’ di accessoalla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale digaranzia per le PMI.
- Sono finanziate le attivita’ imprenditoriali relative aproduzione di beni nei settori dell’artigianato e dell’industria,ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dalfinanziamento le attivita’ libero professionali e del commercio adeccezione della vendita dei beni prodotti nell’attivita’ di impresa.
- I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzatiper spese relative alla progettazione, alle consulenze eall’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle societa’, nonche’ agli organi di gestione e dicontrollo delle societa’ stesse. Le imprese e le societa’ possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
- Le societa’ di cui al comma 6, lettera b), possono esserecostituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici dicui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nellacompagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti enon abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcunodegli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possonoaccedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
- L’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e’condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui alcomma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell’investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia,al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari dellamisura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo afondo perduto esclusivamente ai fini dell’attivita’ di impresa. Incaso di societa’ di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e leazioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2,non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versatee sottoscritte.
- Le modalita’ di corresponsione del contributo a fondo perduto edel contributo in conto interessi, nonche’ i casi e le modalita’ perl’escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8 sono definite da apposita convenzione che Invitalia e’ autorizzata astipulare con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
- Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l’ammissibilita’ alla misura, le modalita’ diattuazione della stessa nonche’ le modalita’ di accreditamento deisoggetti di cui al comma 4 e le modalita’ di controllo e monitoraggiodella misura incentivante, prevedendo altresi’ i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 141,della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’attuazione del presentearticolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e lacoesione – programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, perun importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previarimodulazione delle assegnazioni gia’ disposte con apposita deliberadel CIPE, nonche’ eventuale riprogrammazione delle annualita’ delFondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 23, comma3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire inimporti annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l’anno 2017;280 milioni di euro per l’anno 2018; 462 milioni di euro per l’anno2019; 308,5 milioni di euro per l’anno 2020; 92 milioni di euro perl’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18 milioni di europer l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024; 17 milioni dieuro per l’anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e lacoesione di cui al presente comma sono imputate alla quota dellerisorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui alcomma 1.
- Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo perlo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, le risorse perl’attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16,individuando la ripartizione in annualita’ e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8,lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
- a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centraledi garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate allemisure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato adInvitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Lagestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensidell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.