Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed  urgenza  di  intensificare gli interventi volti a favorire il  superamento del divario  economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree  del Paese;

  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita  economica  ed  occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso  l’individuazione  di misure  incentivanti  per  i  giovani  imprenditori,  nonche’   nuovi strumenti di  semplificazione  volti  a  velocizzare  i  procedimenti amministrativi funzionali a  favorire  la  crescita  economica  nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;

  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre nuovi strumenti  sperimentali  volti  a  consentire   l’efficienza   e   la trasparenza  dell’azione  amministrativa   in   favore   degli   enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno;

  Ritenuta  altresi’  la  straordinaria  necessita’  e   urgenza   di prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare  per le situazioni di disagio  sociale,  anche  attraverso  interventi  in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 9 giugno 2017;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture  e  dei trasporti, dell’economia e delle finanze,  delle  politiche  agricole alimentari   e forestali,  dell’interno,  dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca,  per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche  sociali,  per gli affari regionali, della giustizia e dell’ambiente e della  tutela del territorio e del mare;

                              E m a n a       

              il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno,  denominata      «Resto al Sud»

 

  1. Al fine di promuovere la costituzione di  nuove  imprese  nelleregioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la deliberaCIPE di cui al comma 17 e’ attivata una misura denominata: «Resto  alSud».
  1. La misura e’ rivolta ai soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i35 anni che presentino i seguenti requisiti:
  1. a) siano residenti nelle regioni di cui al comma  1  al  momentodella presentazione della domanda o  vi  trasferiscano  la  residenzaentro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   positivo   esitodell’istruttoria di cui al comma 5;
  1. b) non risultino  gia’  beneficiari,  nell’ultimo  triennio,  diulteriori     misure     a     livello     nazionale     a     favoredell’autoimprenditorialita’.
  1. I soggetti di cui al comma  2  possono  presentare  istanza  diaccesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa alprogetto imprenditoriale, attraverso  una  piattaforma  dedicata  sulsito istituzionale  dell’Agenzia  nazionale  per  l’attrazione  degliinvestimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia,  che  operacome soggetto gestore della misura, per conto  della  Presidenza  delConsiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con lemodalita’ stabilite da apposita  convenzione.  Agli  oneri  derivantidalla convenzione si provvede nel limite massimo dell’uno  per  centodelle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
  1. Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto  legislativo  30marzo 2001,  n.  165,  e  le  Universita’,  previa  comunicazione  alsoggetto gestore di  cui  al  comma  3,  possono  fornire,  a  titologratuito, servizi di consulenza e  assistenza  nelle  varie  fasi  disviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2. Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui  all’articolo  1,comma 1 della legge  6  giugno  2016,  n.  106,  possono  svolgere  imedesimi  servizi  di  cui  al  periodo  precedente,   anche   previoaccreditamento presso il soggetto gestore  di  cui  al  comma  3.  Lepubbliche Amministrazioni  prestano  i  servizi  di  cui  al  periodoprecedente nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentalipreviste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  dellafinanza pubblica.
  1. Il soggetto gestore di cui al comma 3  provvede  alla  relativaistruttoria, valutando anche la sostenibilita’ tecnico-economica  delprogetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza,  adesclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazionidocumentali che possono essere  richieste  ai  proponenti,  una  solavolta.
  1. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino adesaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui  alcomma 2 che siano gia’ costituiti al momento della presentazione o sicostituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione  delpositivo esito dell’istruttoria nelle seguenti forme  giuridiche:  a)impresa  individuale;  b)   societa’,   ivi   incluse   le   societa’ cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere  laresidenza nelle regioni di cui al comma 1 per  tutta  la  durata  delfinanziamento e le imprese e le societa’ di  cui  al  presente  commadevono avere, per tutta la durata del finanziamento,  sede  legale  eoperativa in una delle regioni di cui al comma 1.
  2. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un  massimodi 40 mila euro. Nel caso in cui l’istanza  sia  presentata  da  piu’soggetti  gia’  costituiti  o  che  intendano  costituirsi  in  forma societaria, ivi incluse le societa’  cooperative,  l’importo  massimodel finanziamento erogabile e’ pari a 40 mila euro per ciascun socio,che presenti i requisiti di cui al comma  2,  fino  ad  un  ammontare massimo complessivo di 200 mila euro,  ai  sensi  e  nei  limiti  delregolamento  (UE)  n.  1407/2013  sulla  disciplina  degli  aiuti  deminimis.
  1. I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono   cosi’articolati:
  1. a) 35 per cento come contributo  a  fondo  perduto  erogato  dalsoggetto gestore della misura;
  1. b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso daistituti di credito in base alle modalita’ definite dalla convenzionedi cui al comma 14. Il prestito  di  cui  al  periodo  precedente  e’rimborsato  entro  otto  anni  complessivi  dalla   concessione   delfinanziamento, di  cui  i  primi  due  anni  di  pre-ammortamento,  eusufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di  cuial comma 9.
  1. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
  2. a) di un  contributo  in  conto  interessi  per  la  durata  del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istitutidi credito che hanno concesso il finanziamento;
  1. b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui  alcomma  15  per  la  restituzione  dei  finanziamenti  concessi  dagliistituti di credito da parte del soggetto gestore. A  tal  fine,  condecreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto  conil Ministro  dello  sviluppo  economico,  e’  istituita  una  sezionespecializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le  piccole  emedie imprese (PMI), di cui all’articolo 2, comma  100,  lettera  a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e’ trasferita  quotaparte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al  periodoprecedente definisce altresi’ i criteri e  le  modalita’  di  accessoalla Sezione specializzata, istituita presso  il  Fondo  centrale  digaranzia per le PMI.
  1. Sono  finanziate  le  attivita’  imprenditoriali  relative   aproduzione di beni nei  settori  dell’artigianato  e  dell’industria,ovvero  relativi  alla  fornitura  di  servizi.  Sono   escluse   dalfinanziamento le attivita’ libero professionali e  del  commercio  adeccezione della vendita dei beni prodotti nell’attivita’ di impresa.
  1. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzatiper  spese   relative   alla   progettazione,   alle   consulenze   eall’erogazione  degli  emolumenti   ai   dipendenti   delle   imprese individuali e delle societa’, nonche’ agli organi di  gestione  e  dicontrollo delle societa’ stesse. Le imprese  e  le  societa’  possono aderire  al  programma  Garanzia  Giovani  per  il  reclutamento  del personale dipendente.
  1. Le societa’ di cui al comma  6,  lettera  b),  possono  esserecostituite anche da soci che non abbiano i  requisiti  anagrafici  dicui al comma 2, a condizione che la presenza di tali  soggetti  nellacompagine societaria non sia superiore ad un terzo dei  componenti  enon abbiano rapporti di parentela fino al  quarto  grado  con  alcunodegli altri soci. I soci di cui al  periodo  precedente  non  possonoaccedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
  1. L’erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  al   comma   8   e’condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini  di  cui  alcomma 6 e al conferimento in  garanzia  dei  beni  aziendali  oggetto  dell’investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea  garanzia,al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari  dellamisura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il  contributo  afondo perduto esclusivamente ai fini dell’attivita’  di  impresa.  Incaso di societa’ di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e leazioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma  2,non sono riscattabili  se  non  dopo  la  completa  restituzione  del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando  versatee sottoscritte.
  1. Le modalita’ di corresponsione del contributo a fondo perduto edel contributo in conto interessi, nonche’ i casi e le modalita’  perl’escussione della garanzia, sono definite con il decreto di  cui   sono definite con il decreto di  cui  al comma 15. Le condizioni tipo dei  mutui  di  cui  al  comma  8   sono definite da apposita  convenzione  che  Invitalia  e’  autorizzata  astipulare con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
  1. Con decreto del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  dellefinanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  diconversione del presente  decreto,  sono  individuati  i  criteri  di dettaglio  per  l’ammissibilita’  alla  misura,   le   modalita’   diattuazione della stessa nonche’ le modalita’  di  accreditamento  deisoggetti di cui al comma 4 e le modalita’ di controllo e monitoraggiodella misura incentivante, prevedendo altresi’ i casi di  revoca  del beneficio e di recupero delle somme.
  1. Fermo restando quanto previsto  dall’articolo  1,  comma  141,della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’attuazione  del  presentearticolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e  lacoesione – programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma  6,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, perun  importo  complessivo  fino  a  1.250  milioni  di  euro,   previarimodulazione delle assegnazioni gia’ disposte con apposita  deliberadel CIPE, nonche’ eventuale  riprogrammazione  delle  annualita’  delFondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 23,  comma3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da  ripartire  inimporti annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per  l’anno  2017;280 milioni di euro per l’anno 2018; 462 milioni di euro  per  l’anno2019; 308,5 milioni di euro per l’anno 2020; 92 milioni di  euro  perl’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18 milioni di europer l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024;  17  milioni  dieuro per l’anno 2025. Le risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  lacoesione di cui al presente comma  sono  imputate  alla  quota  dellerisorse destinata a sostenere interventi  nelle  regioni  di  cui  alcomma 1.
  1. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo  perlo sviluppo e la coesione –  programmazione 2014-2020, le risorse  perl’attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma  16,individuando la ripartizione in annualita’ e gli importi da assegnare distintamente al contributo a  fondo  perduto  di  cui  al  comma  8,lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
  2. a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centraledi garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse  destinate  allemisure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera  a)  sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero  intestato  adInvitalia, aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  Lagestione  realizzata  da  Invitalia  ha  natura  di  gestione   fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensidell’articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.   Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.